L’autista dello scuolabus deve aspettare che i passeggeri si allontanino prima di riprendere la marcia

Il caso. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano respinto la domanda risarcitoria avanzata dai genitori di un bambino di 4 anni deceduto a causa delle lesioni patite dopo essere stato investito da uno scuolabus comunale.

Il Giudice di secondo grado aveva ritenuto di non ravvisare alcuna colpa nella condotta del conducente in quanto, questi, una volta visto il bambino tra le braccia della madre, aveva potuto ragionevolmente fare affidamento sul fatto che il bimbo si trovasse in condizioni di sicurezza e dunque che il bus potesse ripartire.
I genitori hanno presentato ricorso in Cassazione ritenendo che dovesse comune essere ritenuto responsabile dell’investimento il conducente che, dopo aver fatto discendere il bambino dal bus, aveva ripreso la marcia senza attendere o comunque verificare che il minore fosse a distanza di sicurezza.

Il combinato disposto degli artt. 140, comma 1, e 191, comma 3 C.d.S., «impone al conducente di uno scuolabus di non riprendere la marcia, dopo aver fatto discendere i passeggeri, fino a quando questi ultimi non si siano portati a debita distanza dal mezzo, ovvero non si trovino in condizioni di non interferenza con le manovre di esso. Ne consegue che incorre in vizio in iure di sussunzione il Giudice di merito che omette di considerare negligente la condotta di guida del conducente che sia stata accertata non conforme a detta regola di condotta».

Il conducente di un veicolo a motore, quando si veda contorniato o preceduto da pedoni, ha il dovere giuridico di prevenirne anche le eventuali scorrettezze, adeguando coerentemente la propria condotta di guida, all’occorrenza restando la marcia.

Spetterà ora al Giudice di rinvio valutare la colpa del conducente dello scuolabus secondo il principio di diritto sancito dalla Sesta Sezione, fermo restando che il predetto Giudice di rinvio ben potrà valutare in che misura la condotta colpevole del conducente abbia contribuito eziologicamente a determinarlo, tenuto conto della condotta della madre del bambino.

Consulta la sentenza n. 1106/2018, Cassazione civile

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