L’attività extralavorativa del dipendente pubblico
Risulta legittima, in quanto rispettosa del principio di proporzionalità, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, per due mesi, con attribuzione di un assegno alimentare, determinato nella misura di un terzo della retribuzione di base, irrogata nei confronti di un dipendente dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, che sia motivata con riferimento al fatto che l’interessato ha svolto, per lungo tempo, attività lavorativa incompatibile con lo status di dipendente pubblico; in tal caso, infatti, sussiste la violazione dei doveri di lealtà, diligenza e collaborazione di cui all’art. 6 del Regolamento del personale e di cui al Codice etico della medesima Autorità.
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