La sicurezza delle armi utilizzate dalla polizia municipale: è dovuta più all’arma o più a chi la maneggia?
Le polizie municipali sono oggigiorno pressoché tutte armate, salvo poche, assurde ed antistoriche eccezioni.
L’attestamento su questo basilare concetto, di polizia armata, dopo un periodo storico abbastanza fluido, è stato dato dalla legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, che all’art. 5, comma 5, prevede “Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purchè nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei casi di cui all’articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell’interno, sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l’accesso ai poligoni di tiro per l’addestramento al loro uso.”.
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