La revoca dell’arma all’agente di polizia locale ha natura di atto amministrativo al di fuori della gestione del rapporto di lavoro
Mentre risulta pacifico che gli atti di gestione del personale pubblico privatizzato sono atti di diritto privato e non amministrativi con la conseguenza che non trovano applicazione gli istituti tipicamente pubblicistici, come le regole fissate dalla L. n. 241/90 – l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, il contraddittorio con il destinatario dell’atto e con gli altri soggetti che possano subirne pregiudizio, la comunicazione all’interessato dei termini e dell’autorità cui ricorrere e la motivazione del provvedimento finale – il ritiro o la revoca dell’arma all’agente di polizia locale è invece soggetto alle norme del giusto procedimento delineato dalla legge n.241/90 e ciò al fine di consentire al destinatario di verificare la coerenza delle ragioni poste a base del provvedimento di ritiro o revoca dell’arma con quanto stabilito dalla relativa disciplina. Sono queste le conclusioni della Corte di Cassazione che, con la sentenza n.20921/2019, ha dichiarato nulla la sentenza della Corte di Appello che aveva giudicato congruo il ritiro del porto d’armi ad un agente di polizia locale in violazione delle regole del giusto procedimento.
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