La revisione della patente non è una sanzione accessoria

Il caso

Un automobilista decide di parcheggiare sul marciapiede il proprio veicolo e pertanto segnala ad un pedone ivi presente la propria intenzione. Quest’ultimo non intende spostarsi per far posto all’autoveicolo e quindi viene travolto dal veicolo che gli provoca lo schiacciamento di un piede.

Dopo i rilievi effettuati dagli organi di Polizia Stradale, il locale ufficio della Motorizzazione adotta il provvedimento di revisione della patente di guida a carico dell’automobilista il quale, avendo dato luogo a sinistro stradale con feriti avrebbe fatto sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida.

La decisione

Il TAR TOSACNA annulla il provvedimento afflittivo della motorizzazione, sostenendo che l’art. 128 C.d.S. non configura la revisione della patente di guida come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, ma come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale. Il fatto quindi che la motivazione sottesa al provvedimento della motorizzazione poggi sull’assunto che “i conducenti di veicoli non devono in nessuna occasione tenere un comportamento aggressivo” appare senz’altro idonea a palesare il vizio dell’eccesso di potere nell’iter procedimentale di formazione dell’atto. Nella specie, peraltro, quello tenuto dall’automobilista non è qualificabile come un comportamento tale da giustificare un ragionevole dubbio sul persistere, in capo all’interessato, dell’idoneità tecnica alla guida, non essendo stata ravvisata alcuna violazione alle norme del codice della strada e essendo stato descritto come un comportamento addirittura intenzionale della ricorrente.

 

Leggi la sentenza del TAR TOSCANA

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