La responsabilità per omissione e l’abbandono di rifiuti

Secondo il Consiglio di Stato (sentenza n. 5694 del 27 giugno 2024), la condotta illecita del terzo, responsabile dell’abbandono di rifiuti in luogo pubblico, non esonera dalla responsabilità il proprietario oppure il titolare di diritti reali o personali di godimento) che abbia tollerato, per trascuratezza, negligenza e incuria, la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva – ovvero la proliferazione delle condotte illecite dei terzi – e dunque non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l’evento (la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva), né frattura il nesso di causalità tra la sua condotta colposa e l’evento stesso, per cui, l’art. 192 d.lgs. 152/2006, in caso di depositi di rifiuti discendenti da fatti illeciti di soggetti ignoti, impone all’amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che – per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche – nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti.

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