La persona sottoposta a misura di prevenzione personale, al pari di ogni altra, che guidi senza patente perché revocata o sospesa per precedenti violazioni del codice della strada, ne risponde come illecito amministrativo e non già come reato
La Corte costituzionale, con sentenza n. 116 del 2 luglio 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, ma senza che per tale ragione gli sia stata revocata la patente di guida, si ponga alla guida di un veicolo dopo che il titolo abilitativo gli sia stato revocato o sospeso a causa di precedenti violazioni di disposizioni del codice della strada.
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