La particolare tenuità del fatto in materia di rifiuti

Secondo l’insegnamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione ribadito con sentenza n. 16937 del 17 maggio 2024, ai fini dell’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto in materia di deposito incontrollato di rifiuti, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell’art. 131-bis cod. pen. ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche la condotta dell’imputato successiva alla commissione del reato, che, tuttavia, non potrà, di per sé sola, rendere di particolare tenuità un’offesa che tale non era al momento del fatto, potendo essere valorizzata solo nell’ambito del giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata, da effettuarsi alla stregua dei parametri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen..

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