La maturazione delle ferie e dei permessi per i dipendenti sospesi per ragioni disciplinari

Durante i periodi di sospensione disciplinare non maturano le ferie, mentre non si determinano effetti sui permessi. Alla base di tale indicazione la considerazione che le ferie sono da considerare come strettamente legate ai diritti dei dipendenti, mentre questo legame non è fissato dal CCNL per la maturazione dei permessi. Sono queste le indicazioni contenute nell’orientamento applicativo ARAN 25700/2024.
Viene chiarito che “per l’intero arco temporale della sospensione” per ragioni disciplinari di cui all’art. 72, comma 8, del CCNL 16 novembre 2022 le ferie non maturano in quanto “con la sospensione del rapporto di lavoro sono sospesi i diritti ed i doveri ad esso relativi” ed in quanto esse vanno riconosciute “in ragione del servizio prestato”. Ricordiamo inoltre che la loro funzione è quella di garantire il recupero psico fisico del dipendente, per come previsto dalla stessa Costituzione.
Invece, non vi sono conseguenze sui permessi poiché manca questo legame nel contratto nazionale. Il parere si riferisce ai permessi di cui agli articoli 40 (per esami e concorsi, lutti e matrimonio), 41 (fino a 18 ore annue per particolari motivi personali e familiari) e 44 (fino a 18 ore annue per visite mediche, esami diagnostici, terapie e prestazioni specialistiche) del CCNL 16 novembre 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *