La mancata ricezione della contestazione disciplinare non dà luogo alla nullità del procedimento disciplinare
Se il dipendente eccepisce la nullità del procedimento disciplinare, per mancata ricezione della comunicazione di contestazione, ha l’obbligo di provare la lesione al suo diritto di difesa e, in ogni caso, non potrà mai essere causa di nullità, sia in quanto l’emissione tempestiva della contestazione non fa decorrere i termini dei trenta giorni, sia perché l’eventuale termine massimo di conclusione del procedimento disciplinare si interrompe fino alla data dell’avvenuta ricezione della contestazione
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