La firma nel verbale
L’art. 385 reg. di es. del codice della strada, nel disciplinare le modalità della contestazione differita di cui all’art. 201 codice della strada, prevede la compilazione del verbale da parte dell’organo accertatore.
La disposizione regolamentare non vincola la materiale redazione del verbale di contestazione (ai fini della notifica) agli agenti che hanno rilevato la violazione e pertanto la compilazione dell’atto da parte di soggetti diversi da quelli che hanno accertato l’infrazione, non solo è irrilevante ai fini della validità della contestazione, ma anche legittima.
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