La duplice natura dell’indennità sostitutiva delle ferie

L’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha una duplice natura, sia risarcitoria che retributiva. Questa è prevista anche ai sensi dell’art. 36 della Costituzione. Il lavoratore ha diritto all’indennità sostitutiva qualora non fruisca effettivamente delle ferie, anche nei casi in cui ciò non è responsabilità del datore di lavoro.

Questa somma ha, da un lato, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un  bene (il riposo con recupero delle energie psico-fisiche, la possibilità di dedicarsi a relazioni sociali e famigliari o altro); dall’altro lato ha però carattere retributivo, connesso al rapporto di lavoro . Più specificatamente rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa reso in periodo che non avrebbe invece dovuto essere lavorato perché destinato al godimento delle ferie, e assume importanza allorquando debba valutarsene l’incidenza sul trattamento di fine rapporto o su ogni altro aspetto di natura esclusivamente retributiva, come ad esempio il calcolo degli accessori di legge o sul trattamento contributivo

Vista la duplice natura dell’indennità, la Corte ritiene che si debba propendere per la sua durata decennale relativa alla prescrizione. Diversamente, si perverrebbe alla conclusione che la tutela del bene della vita alla quale l’indennità sostitutiva delle ferie è principalmente finalizzata, cioè quello del ristoro delle energie psico-fisiche, subirebbe in sede di esercizio dell’azione risarcitoria finalizzata al suo riequilibrio una inevitabile limitazione riconducibile all’applicazione della prescrizione quinquennale degli emolumenti di carattere retributivo.

Interessante anche l’analisi fatta in merito al secondo motivo del ricorso presentato: l’azienda non può pretendere il godimento cumulativo delle ferie prima del pensionamento, in particolare nel caso in cui ne sia essa stessa responsabile. L’istituto delle ferie è finalizzato infatti al recupero delle energie psico-fisiche durante il rapporto di lavoro, funzione snaturata nel caso in cui queste siano utilizzate alla fine del rapporto stesso.

Consulta la Sentenza n. 6115, del 9/3/2017, Corte di Cassazione 

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