La demolizione ordinata dal giudice penale e dalla autorità amministrativa

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, confermato dal TAR Toscana Sez. III con sentenza n. 1119 del 5 ottobre 2022, la sanzione demolitoria irrogata dal giudice penale e quella irrogata dall’autorità amministrativa possono coesistere, salva la necessità di coordinarne l’esecuzione, la quale nell’un caso è promossa dal pubblico ministero e segue il percorso descritto dal codice di procedura penale, nell’altro è ad iniziativa del Comune secondo la scansione dettata dall’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. La circostanza che, nell’ipotesi di mancata esecuzione spontanea ad opera del responsabile dell’abuso, l’esito finale sia in entrambi i casi quello dell’esecuzione in danno, a spese dello stesso responsabile, non toglie che i due procedimenti sanzionatori siano e restino distinti sul piano formale e sostanziale, ancorché coordinati: si pensi ancora una volta alle variabili che, per iniziativa della stessa amministrazione procedente, possono condizionare le sorti dell’ordine di ripristino pronunciato dal Comune (la sopravvenienza di una sanatoria, o di una delibera consiliare che dichiari il prevalente interesse pubblico alla conservazione delle opere abusive acquisite), ed i cui eventuali riflessi sulla parallela esecuzione dell’ordine di demolire impartito dal giudice penale sono valutati da quest’ultimo.

Infatti, ai poteri sanzionatori comunali, fa da contraltare il potere del giudice penale di ordinare, con la sentenza di condanna per il reato previsto e punti dall’art. 44 del medesimo d.P.R. n. 380/2001, la demolizione delle opere abusive “se ancora non sia stata altrimenti eseguita”.

Quest’ultimo inciso è indicativo della volontà del legislatore di assegnare all’ordine di demolizione irrogato dal giudice penale un ruolo di chiusura, volto a garantire il raggiungimento del risultato finale – l’eliminazione degli abusi e il ripristino delle porzioni di territorio compromesse – cui l’intero sistema di tutele è preposto.

Aggiunge la Corte che la demolizione disposta dal giudice penale ha pur sempre natura di sanzione amministrativa di contenuto ripristinatorio. La sua esecuzione nondimeno compete al pubblico ministero e, in caso di controversie, al giudice dell’esecuzione penale, ai sensi degli artt. 655 e ss. c.p.p..

Si tratta di un atto dovuto, espressione di un potere autonomo e non residuale, né suppletivo, rispetto a quelli attribuiti all’autorità amministrativa, e che può pertanto concorrere con la demolizione disposta da quest’ultima: il coordinamento fra l’intervento del giudice penale e quello generale di carattere amministrativo è destinato infatti a realizzarsi nella fase esecutiva e non in quella cognitoria.

La reciproca autonomia fra la demolizione ordinata dal giudice penale e i poteri sanzionatori del Comune comporta che siano sempre soggette al sindacato del giudice dell’esecuzione penale le deliberazioni comunali sopravvenute che, a vario titolo, sottraggano alla demolizione l’opera abusiva, in tal modo impedendo che l’ordine impartito con la sentenza di condanna sia eseguito ed, anzi, imponendone la sospensione e/o il ritiro.

Né tale potere è venuto meno con la recente modifica dell’art. 41 d.P.R. n. 380/2001 ad opera del d.l. n. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020, che in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso ha trasferito all’ufficio del Prefetto la competenza a eseguire le demolizioni .

di Gabriele Mighela

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