La confisca nella legge 689/1981
In base all’art. 20 della legge 689/1981 l’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione, o il giudice penale con la sentenza o il decreto penale di condanna nel caso previsto dall’art. 24 della legge 689/1981, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione.
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