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La comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati in materia di rimozione di rifiuti

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5513/2024, confermando consolidati principi giurisprudenziali, ha sottolineato che l’ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati, adottata ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell’eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quanto meno in riferimento all’ineludibile accertamento delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito di rifiuti, salvo che non vi sia già stata una complessa e specifica interlocuzione con il Comune. La predetta comunicazione non può essere omessa in relazione alle prevedibili conseguenze di un procedimento penale avviato nei confronti di alcuni soggetti interessati per il deposito dei rifiuti nell’area poiché il fatto che i vertici della società siano consapevoli delle indagini penali per illecito sversamento di rifiuti non assume rilevanza rispetto al parallelo ma ben diverso procedimento amministrativo finalizzato alla adozione della ordinanza di rimozione dei rifiuti, avente presupposti e finalità differenti.

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