La capacità di intendere e di volere nell’illecito amministrativo
Un individuo è ritenuto in possesso dalla capacità di intendere se è in grado di comprendere che l’azione che egli compie contrasta con le esigenze della vita sociale; della capacità di volere quando sia in grado di determinarsi autonomamente.
L’art. 2 della legge 689/1981 “esporta” il relativo principio nel mondo degli illeciti amministrativi, affermando che non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento della trasgressione, non aveva, in base ai criteri del codice penale, la capacità di intendere e volere.
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