La Brexit e le patenti di guida
Con specifico riguardo al settore dei conducenti ed in particolare alle patenti di guida, si può differenziare l’argomento in due parti:
a) il riconoscimento della patente di guida estera ai fini della circolazione sul territorio italiano;
b) la conversione in equipollente documento italiano, senza sostenere esami.
Per quanto concerne la circolazione, ai sensi dell’art. 135 del Codice della Strada, chi è in possesso di patente di guida extracomunitaria (e quindi anche britannica, nel momento in cui il Regno Unito recedesse dall’UE) può condurre veicoli sul territorio italiano se non ha la residenza anagrafica in Italia ovvero solo per un anno dalla data in cui è stata acquisito detta residenza in Italia.
La patente dovrà essere accompagnata dal “permesso (o patente) internazionale di guida”, che viene rilasciato dallo Stato che ha emesso la patente di guida stessa (in questo caso il Regno Unito), oppure da traduzione ufficiale in lingua italiana. Al riguardo utili informazioni possono essere reperite:
sul portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella sezione Permesso internazionale di guida
e sul portale della Direzione Generale Territoriale del Centro al link: http://www.motorizzazioneroma.it/sportcond16.php
Per quanto concerne invece la conversione delle patenti di guida rilasciate nel Regno Unito, non sarà più possibile effettuarla una volta che quest’ultima non farà più parte della UE. Si potrà pertanto procedere alla conversione delle patenti di guida rilasciate dalle autorità britanniche solo previo Accordo bilaterale che disciplini la materia, tra l’Italia e Regno Unito come nel caso di altri Paesi extracomunitari.
Fonte: www.mit.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA