L’ARAN risponde
In proposito, si fa presente che il ricovero in day surgery è un metodo di degenza che prevede l’erogazione di prestazioni chirurgiche nell’arco di una giornata e che, quindi, lo stesso si configura come una modalità di ricovero del tutto simile al ricovero in day hospital. In considerazione di ciò, si ritiene che a tale fattispecie possa essere applicata la disciplina di maggior favore relativa alle ipotesi di ricovero ospedaliero o di day hospital di cui all’art. 21, comma 7, lett. a) del CCNL del 16.05.1995, come integrato dall’Allegato A, punto 5 lett. d), del CCNL del 22.10.1997. Si precisa che, analogamente a quanto avviene per il day hospital, la predetta disciplina non trova applicazione per i giorni di convalescenza successivi al day surgery.
Con riguardo al day service, invece, che si concretizza in una modalità di assistenza riconducibile a prestazioni specialistiche ambulatoriali, non è possibile ammettere l’applicazione della normativa contrattuale concernente il ricovero ospedaliero o il day hospital. In tal caso l’assenza potrà essere giustificata mediante il ricorso alla ordinaria regolamentazione delle assenze per malattia ovvero mediante la fruizione di altri istituti del rapporto di lavoro (a titolo esemplificativo si menzionano i permessi per motivi personali o familiari ovvero i permessi a recupero).
Fonte: www.aranagenzia.it
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