L’ARAN risponde
La scrivente Agenzia, nei propri orientamenti applicativi, ha già evidenziato che, secondo le regole generali, nel caso di corsi di formazione o di aggiornamento professionale organizzati dall’Ente o comunque autorizzati dal medesimo Ente presso altri soggetti pubblici o privati, le ore effettive di partecipazione alle attività formative devono essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e, quindi, anche come orario di lavoro, ai fini del completamento del debito orario delle 36 ore settimanali.
Ciò comporta anche la conseguenza ulteriore che, per la parte eccedente l’orario d’obbligo giornaliero, devono essere considerate lavoro straordinario, con l’applicazione della specifica disciplina contenuta nell’art.38 del CCNL del 14.9.2000. Evidentemente, nei termini sopra descritti, venendo in considerazione attività rese in orario di lavoro, di esse si terrà conto a tutti gli effetti stabiliti dalla legge (D.Lgs.n.66/2003), ivi compresi la durata massima della prestazione lavorativa e i riposi.
Premessa questa indispensabile precisazione, relativamente alla specifica problematica proposta, ad avviso della scrivente Agenzia, non sono rinvenibili nella vigente disciplina contrattuale ed anche legale in materia di rapporto di lavoro del personale, impedimenti allo svolgimento di attività formative nella giornata del sabato.
Infatti, è appena il caso di ricordare che, nel caso ordinario di lavoro articolato su soli 5 giorni settimanali, il sabato è generalmente considerato, anche nella prassi applicativa del settore privato, come giorno lavorativo sia pure a zero ore.
Il problema può essere evidentemente di altra natura.
Infatti, poiché, presso l’ente, l’orario ordinario di lavoro (le 36 ore) è articolato dal lunedì al venerdì e stante l’equiparazione delle ore di partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale organizzati dall’ente ad orario di lavoro, i lavoratori interessati verrebbero sostanzialmente a rendere prestazioni lavorative aggiuntive rispetto al debito orario ordinario.
In particolare, si determinerebbero comunque i presupposti per l’applicazione a favore dei lavoratori interessati della particolare disciplina stabilita dall’art.24, comma 3, del CCNL del 14.9.2000.
In base alla suddetta clausola contrattuale, la prestazione lavorativa resa, in via occasionale, in giorno feriale non lavorativo (il sabato) in presenza di un’articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni, dà titolo “a richiesta del dipendente, ad equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario non festivo”.
Il dipendente che, pertanto, secondo l’articolazione descritta, svolga la prestazione lavorativa nella giornata del sabato può chiedere, in via opzionale, o il riposo compensativo di durata equivalente alle ore di lavoro rese o il riconoscimento, per le medesime ore, del compenso per lavoro straordinario.
Fonte: www.aranagenzia.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA