Investimento pedone – presupposti per esonero da responsabilità del conducente
L’incidente potrebbe ricondursi esclusivamente alla condotta del pedone solo quando il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, generica o specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di “avvistare” il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile.
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