Installazione autovelox
È legittimo il decreto con il quale il Prefetto ha espunto un tratto di strada statale nel territorio comunale tra quelli sui quali è possibile procedere a rilevazione automatica della velocità, considerato che l’atto del Prefetto, di cui all’art. 4, comma 2, del decreto-legge 121/2002, come modificato dalla legge di conversione 168/2002 e ulteriormente modificato dal decreto legge n. 151/2003 e dalla relativa legge di conversione, è ampiamente discrezionale ed ispirato a complessive valutazioni di opportunità/necessità dell’installazione degli apparecchi automatici. Ciò nell’ambito di un sistema (frutto di una insindacabile scelta del legislatore) che non prevede che l’installazione degli apparati in questione sia la regola generale (con l’eccezione, in ipotesi, dei luoghi individuati come “non idonei” dal prefetto), bensì che la regola generale sia il divieto, tranne che nei luoghi individuati con apposito provvedimento. In questo contesto, i criteri indicati nell’art. 4, comma 2, (“…tenendo conto di…”) sono chiaramente solo indicativi, e non già tassativi, e neppure esaustivi. In ogni caso, il criterio primario ed essenziale che si desume dalla norma è quello del “tasso di incidentalità”. Una volta che l’apprezzamento di questo criterio abbia dato esito negativo (e cioè abbia portato a concludere che in un determinato tratto di strada, sotto questo profilo, non vi è la necessità di installare un autovelox), appare sostanzialmente superfluo discettare se le conformazione dei luoghi sia tale da ostacolare in qualche misura l’accertamento delle violazioni con le modalità ordinarie.
Altrimenti si dovrebbe dire che sia doveroso collocare apparecchi automatici dovunque non sia agevole arrestare la marcia dei supposti trasgressori, ancorché sotto ogni altro profilo manchino i presupposti per adottare tale misura: il che appare estraneo al sistema della disciplina positiva. Si può in conclusione osservare che l’apprezzamento motivatamente fatto al riguardo dal Prefetto era espressione di discrezionalità e non era sindacabile in sede di legittimità se non per errori gravi e manifesti, e simili vizi che, peraltro, nella specie non sussistono.
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