Inosservanza dell’ordine di esibire la patente all’ufficio di polizia, depenalizzato il reato
Fonte: quotidianoentilocali.ilsole24ore.com
In virtù della depenalizzazione dell’illecito di guida senza patente perché mai conseguita, non rinnovata o, come nel caso in esame, perché revocata, che è stata operata dall’articolo 1 comma 1, Dlgs 8/2016 sull’articolo 116 comma 15 , Dlgs 285/1992, il conducente che non ottempera all’invito impartito dal Comando di Polizia municipale ai sensi dell’articolo 180, comma 8, del Codice stradale è soggetto alla sola sanzione amministrativa ivi prevista.
In tale ipotesi, invero, il soggetto che, senza giustificato motivo, non si presenta agli uffici di polizia entro il termine stabilito nell’invito medesimo per esibire la patente non può più commettere il reato di inosservanza dei provvedimenti dati dall’Autorità per ragioni di giustizia, di cui all’articolo 650 Cp.
Questo, sia per la sussidiarietà del reato di cui sopra sia perché l’ordine di polizia non può più ritenersi rivolto ad accertare un reato (quello di guida senza patente), che è stato trasformato dal Legislatore in illecito amministrativo, pena la violazione del disposto di cui all’articolo 2 comma 2 Cp. Lo ha deciso la Corte di Cassazione, sezione l penale, sentenza numero 38856 depositata il 20 settembre 2019.
Il caso Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per la contravvenzione prevista dall’articolo 650 Cp per non avere osservato l’invito di esibizione della propria patente formulato, secondo il Giudice di Seconde Cure, “… non solo per un accertamento di carattere amministrativo, ma per verificare se nella specifica vicenda ricorressero estremi di reato”.
I motivi di ricorso L’imputato ha chiesto l’annullamento dell’impugnata sentenza sulla base del rilievo per cui l’articolo 650 Cp si può configurare unicamente nel caso in cui non vi sia una norma specifica che preveda e punisca la fattispecie.
Norma che, nel caso concreto, invece esiste ed è contenuta nell’articolo 180, comma 8, Dlgs 285/1992, che contiene una autonoma, diretta e speciale sanzione amministrativa per la violazione dell’ordine di esibizione del documento abilitativo alla guida, determinando così l’esclusione dell’ambito di operatività della disposizione penale sopra menzionata.
La sentenza ll Collegio ha accolto il ricorso ed annullato senza rinvio la sentenza impugnata, procedendo ad un’attenta ricostruzione del mutato quadro normativo interessato dalla vicenda. Gli Ermellini hanno osservato come l’intervenuta depenalizzazione del reato di guida senza patente ha operato un effetto indiretto anche sulla configurabilità del reato previsto dall’articolo 650 Cp, facendone venir meno l’applicabilità per tutti i fatti di inottemperanza all’invito impartito dagli uffici di polizia per fatti di rilevanza esclusivamente amministrativa.
Conclusioni In particolare, la Corte ha concluso nel senso che: – la depenalizzazione in commento “… esercita una forza espansiva esterna che si estende alla condotta ulteriore di cui all’articolo 650 Cp, giacché i due fatti nascono in un unico contesto e presentano un nesso inscindibile.
L’uno è legato all’altro, nella fattispecie concreta, da un vincolo di dipendenza che postula il permanere della rilevanza penale dell’altro”; – quanto all’illecito di cui all’articolo 180 comma 8 del Codice della strada, l’articolo 650 Cp ha perso la propria ragion d’essere e la sua portata lesiva, in applicazione del principio d’ordine del sistema penalistico del favor rei, è venuta meno. – come noto, infatti, l’abrogazione del reato ha sì operato sulla norma incriminatrice della guida senza patente, ma anche sulla condotta di inosservanza che alla prima è “… logicamente e concettualmente legata postulando, quale suo presupposto strutturale, il persistere di essa condotta in un ambito di intervento penale”.
Daniela Dattola
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