Individuazione del limite della flagranza e della quasi flagranza del reato

E’ in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
La flagranza è caratterizzata dalla contestualità tra il reato e l’accertamento di polizia, nel senso che la percezione del reato – da parte di chi procede all’arresto – deve essere diretta e non mediata da terze persone (neppure da parte della vittima). La percezione è diretta, però, anche quando è desunta da fatti obbiettivi, quali sono il possesso – da parte del reo – di “cose” che colleghino il soggetto al reato, ovvero quando vi siano “tracce” che consentano di stabilire lo stesso collegamento.
Dal che si arguisce che, per potersi parlare di flagranza, è sufficiente che siano desumibili, dal contesto, elementi che provino, inequivocabilmente, la commissione di un reato (per il quale è consentito l’arresto in flagranza) e di attribuirlo con certezza ad un soggetto determinato.

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