Incidente stradale – Passaggio col giallo
In tema di reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, costituisce di per sé condotta negligente l’aver riposto fiducia nel fatto che gli altri utenti della strada si attengano alle prescrizioni del legislatore, poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili» e «l’utente della strada non è responsabile dell’infortunio patito da un terzo anche per colpa di quest’ultimo, soltanto quando la sua condotta risulti immune da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica, che della colpa generica, ponendosi in tal caso come mera occasione dell’evento, e non sua concausa».
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