Incidente stradale e reato di fuga

Il fatto. A seguito di un tamponamento stradale, l’automobilista veniva riconosciuto responsabile per il reato di fuga (art. 189, comma 6, C.d.S.), mentre veniva assolto dall’accusa di omissione di soccorso (art. 189, comma 7, C.d.S.).

La Suprema Corte conferma la sentenza impugnata che correttamente ha riscontrato la sussistenza del reato di fuga essendosi il ricorrente fermato sul luogo del sinistro solo per alcuni minuti ed avendo omesso di fornire le proprie generalità.

Il dovere del conducente di fermarsi sul luogo dell’incidente ha una durata che si estende per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini finalizzate all’identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, in coerenza con la ratio della norma di cui all’art. 189 C.d.S..

Consulta la sentenza n. 18406/2018, Cassazione penale

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