Incidente stradale e condotta colposa del danneggiato

Il caso. Un automobilista agiva in giudizio, chiedendo che l’Amministrazione provinciale del capoluogo calabro provvedesse a risarcire i danni da lui subiti, a seguito di una sbandata con la sua autovettura – in una scarpata contigua alla sede stradale.
Il Tribunale, accoglieva parzialmente l’istanza del ricorrente ma riconosceva una sua paritaria e concorrente colpa per non aver egli osservato il limite di velocità esistente e per non aver tenuto una andatura adeguata allo stato dei luoghi e alle condizioni metereologiche. Al ricorrente venivano riconosciuti postumi invalidanti permanenti nella misura del 28% e gli veniva liquidata una certa somma di denaro come risarcimento dei danni patiti.
L’uomo, non soddisfatto dell’esito del giudizio di primo grado, proponeva prima appello, avverso la pronuncia e poi ricorso in Cassazione.

Il ricorrente:
– lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 163, comma 3, nn. 3 e 5, c.p.c., rilevando che dall’atto di citazione emergesse chiaramente come fosse stata dedotta in giudizio anche la responsabilità ex art. 2051 c.c..
– denuncia l’omesso esame, del fatto decisivo per il giudizio, circa le non conformi caratteristiche del guard–rail alla l. n. 181/1962 e al d.m. n. 223/1992. In particolare, si lamentava dell’erroneità della valutazione del concorso della velocità e della sua elevatezza, dinanzi alla non conformità del guard-rail alle regole tecniche vigenti.
– denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 1227, comma 1, c.c., 2059 c.c. e 32 Cost. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla valutazione della documentazione sanitaria e dalla CTU medico-legale, censurando non soltanto la decurtazione per il concorso in colpa ma altresì la liquidazione del danno biologico, ritenuta inadeguata.

Per i giudici della Terza Sezione, in tema di responsabilità per i danni causati da una cosa in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c., l’allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idonea ad integrare l’esimente del caso fortuito, costituisce una mera difesa, che deve essere esaminata e verificata anche d’ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull’eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso.

Ad avviso dei Supremi Giudici, la Corte territoriale si è comportata correttamente, dimostrando la sussistenza del concorso della condotta colposa della vittima, arrivando poi a quantificarla. Secondo la Corte è innegabile che la conclusione cui è pervenuta la Corte d’Appello, sulla sussistenza del concorso di colpa del danneggiato, si articola in una ricostruzione di fatto della velocità di guida e dell’effettiva inadeguatezza della condotta dello stesso danneggiato, in rapporto alle circostanze di luogo e alle condizioni metereologiche.
I Giudici della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in oggetto, rigettano il ricorso e condannano il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità.

Consulta la sentenza n. 30921/2017, Cassazione civile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *