Impianto di aerazione rumoroso? Il proprietario del locale è condannato per disturbo della quiete
Giova forse ricordare in cosa consista l’oblazione, prima di scendere nel merito della vicenda.
L’oblazione è un metodo di estinzione del reato. L’imputato può proporre il pagamento di una somma di denaro (pari a metà del massimo dell’ammenda in caso di reati punibili con reclusione e sanzione amministrativa) per ottenere l’estinzione del reato.
Il caso che trattiamo riguarda un albergatore condannato per il reato di cui all’art. 659 del Codice Penale (“disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”), a causa del rumore prodotto dell’impianto di trattamento dell’aria installato sul tetto del suo albergo. In primo grado l’imputato propone richiesta d’oblazione, vedendola però respinta non avendo egli provveduto ad eliminare le conseguenze, dannose o pericolose, della condotta di reato (rinnovando, sostituendo o silenziando l’impianto, ad esempio).
La richiesta viene poi riproposta, in seguito alla sistemazione del problema, e nuovamente respinta. I giudici ricordano infatti che la riproposizione della richiesta d’oblazione discrezionale presuppone che sia riproposta la stessa domanda avanzata al G.i.p. e non una domanda diversa. Ammettere la riproposizione di una domanda d’oblazione fondata su presupposti fattuali diversi da quelli sottoposti all’esame del G.i.p. significherebbe eludere, senza ragione, la previsione del limite cronologico voluto dal legislatore.
In questo caso la prima domanda è stata dichiarata inammissibile in quanto non erano state eliminate le conseguenze del reato. Prima di riproporre l’istanza l’imputato aveva, invece, provveduto. È evidente che questo configuri due richieste differenti, non soddisfando il principio sopra enunciato.
Consulta Corte di Cassazione, Sentenza n. 28671/2017
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