Il verbale di contestazione di violazione al codice della strada (parte II)

Responsabile del procedimento di immissione dei dati. L’art. 3 della legge 39/1993 dispone che in caso di docu­mento prodotto da un sistema informativo, “ove per la sua validità sia prevista l’apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dalla indicazione a stampa del nomi­nativo del soggetto responsabile; in tal caso il documento fa fede fino a querela di falso”. L’indicazione a stampa del soggetto responsabile del procedimento di immissione dei dati garantisce la genuinità del documento, sostitui­sce la mancanza di firma autografa ed assolve la funzio­ne di garantire al trasgressore l’esistenza di un originale provvisto di firma autografa del verbalizzante. Il respon­sabile risponde della piena legittimità delle operazioni di immissione dei dati del verbale nel sistema informativo che ha prodotto un documento informatico, copia confor­me all’originale depositato presso il comando di apparte­nenza dell’agente accertatore.

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