Il trasporto dei rifiuti (parte II)
Sul produttore e/o detentore del rifiuto incombe l’onere di:
A. rivolgersi ad un trasportatore autorizzato. È oramai assodato che il produttore dei rifiuti sia gravato dall’obbligo di smaltirli nei modi previsti dalla legge e che, se si affida ad un terzo, debba accertarsi che quest’ultimo sia munito delle prescritte autorizzazioni, pena la responsabilità, a titolo di colpa, sanzionata dalla
contravvenzione prevista dall’art. 256, comma 1, del D.lgs. n. 152 del 2006; con la conseguenza che il produttore del rifiuto deve consegnare i rifiuti a un trasportatore regolarmente iscritto all’Albo, altrimenti risponderà di gestione illecita di rifiuti congiuntamente al trasportatore;
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