Il sequestro preventivo di iniziativa della polizia giudiziaria (parte II)

Per quanto riguarda la nomina del custode giudiziale (art. 259 c.p.p.), le cose sequestrate devono essere custodite presso la segreteria o la cancelleria dell’Autorità Giudiziaria procedente. Tuttavia se ciò non sia possibile ovvero opportuna, l’art. 81 delle disposizioni attuative prevede che la stessa autorità che ha effettuato il sequestro possa disporre che la custodia delle cose sequestrate avvenga in un luogo diverso dalla segreteria del P.M. o dalla cancelleria del Giudice.

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