Il rifiuto di accesso al cantiere

L’art. 89 e l’allegato X del d.lgs. n. 81/2008 che definiscono come cantieri quei luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria quali: << I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conserva­zione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefab­bricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile >>.

 

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