Il reato di abbandono di animali
L’art. 727 codice penale punisce chi abbandona animali (comma 1) o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura (comma 2) producendogli gravi sofferenze. Trattandosi di contravvenzione, e non di delitto, si è puniti sia a titolo di dolo sia di colpa, rendendo punibili tutti quegli atti colposi d’incuria e negligenza che danneggiano l’animale.
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