il raggruppamento e la combustione in piccoli cumuli di materiali vegetali (II parte)
L’art. 182, comma 6-bis, del D.lgs. n. 152/2006 prevede la possibilità sia per le regioni di vietare le operazioni di bruciatura degli sfalci e delle potature nei periodi a forte rischio di incendi, sia per le amministrazioni competenti in materia ambientale di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale in oggetto all’aperto nei casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la salute pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
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