il raggruppamento e la combustione in piccoli cumuli di materiali vegetali (II parte)

L’art. 182, comma 6-bis, del D.lgs. n. 152/2006 prevede la possibilità sia per le  regioni di vietare le operazioni di bruciatura degli sfalci e delle potature nei periodi a forte rischio di incendi, sia per le amministrazioni competenti in materia ambientale di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale in oggetto all’aperto nei casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la salute pubblica e pri­vata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

Continua a leggere l’articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *