Il pagamento della sanzione correlata alla violazione del C.d.S. non evita obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A.
In tema di violazioni al Codice della Strada, la Corte di Cassazione conferma che nel caso di ipotesi di illecito amministrativo previsto dall’articolo 180, c. 8 C.d.S. non risultano sanzionate specifiche condotte previste dal detto codice, bensì l’omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all’autorità amministrativa al fine di consentirle di effettuare i necessari e previsti accertamenti per l’espletamento dei servizi di polizia stradale. Sicché l’obbligo della comunicazione dei dati del conducente (da parte del proprietario del veicolo) nelle ipotesi di violazione del Codice della Strada, costituisce un distinto obbligo (sanzionato a sua volta autonomamente) che nasce dalla richiesta avanzata dalla Amministrazione ove sia contestata una violazione che determina la decurtazione dei punti patente. Con l’ulteriore precisazione che essendo, l’obbligo di comunicare i dati del conducente richiesti dalla P.A., autonomo e destinato ad assolvere una sua funzione propria, non può essere sospeso o eliminato né dall’eventuale ricorso avverso la violazione principale né dall’eventuale pagamento della sanzione correlata alla violazione del C.d.S. presupposta.
Consulta la Sentenza della Corte di Cassazione del 29.11.2016 n. 24233
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