Il nuovo articolo 10 bis della legge n. 241/90: comunicazione dei motivi ostativi

La modifica operata dal DL n, 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020 all’articolo 10 bis della Legge n° 241/90 ha certamente posto fine alla disputa circa il significato e le conseguenze da attribuire al termine “interruzione” dei termini del procedimento. Infatti il legislatore affermando che “La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo” ha senza ombra di dubbio sancito la natura “sospensiva”, e non “interruttiva”, della comunicazione di preavviso dei motivi ostativi rispetto al termine di conclusione del procedimento , esplicitando che il suddetto decorrerà nuovamente dal momento della presentazione delle osservazioni da parte del privato o, in assenza, dalla scadenza dei dieci giorni previsti a tal fine.

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