Il numero di identificazione del veicolo
Ai sensi dell’art. 74 codice della strada i ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli, filoveicoli e rimorchi, dell’art. 109, comma 1, le macchine agricole e dell’art. 114, comma 3, le macchine operatrici, devono avere i seguenti dati di identificazione:
- numero di telaio o numero di identificazione;
- targhetta ove sono riportate le principali caratteristiche del veicolo.
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