Il deturpamento di bellezze naturali
Con sentenza n.15670/2021 la Suprema Corte di Cassazione III sez.pen. ha evidenziato che il reato di distruzione o deturpamento delle bellezze naturali, di cui all’art. 734 cod. pen. stante la sua natura di reato di danno, è configurabile in presenza di un’effettiva compromissione delle bellezze protette, il cui accertamento è rimesso alla concreta valutazione del giudice penale. La Corte ha pure sottolineato che tale reato tutela l’interesse della comunità alla conservazione e al godimento del patrimonio estetico costituito dall’armonica fusione di forme e colori assunta dalla natura in particolari località, con la conseguenza che per integrare l’alterazione delle bellezze naturali dei luoghi è sufficiente la modifica totale o parziale delle visioni panoramiche ed estetiche offerte dalla natura tanto da turbare sensibilmente il godimento estetico.
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