I rilievi segnaletici e il segnalamento (art. 4 tulps)
I rilievi segnaletici per le persone pericolose (vedi art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) o sospette e coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la loro identità, ai sensi dell’art. 4 TULPS, sono descrittivi, fotografici, dattiloscopici e antropometrici. Essi consistono nell’applicazione di procedimenti tecnici all’identificazione personale.
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