I monopattini elettrici (parte III)

Le sanzioni per la difformità alle caratteristiche stabilite nel decreto ministeriale 4 giugno 2019 trovano applicazione nei limiti in cui la configurazione del singolo veicolo o dispositivo non consente di inquadrarlo all’interno di una delle categorie di veicoli previste dal Codice della strada o dai Regolamenti comunitari.

Quando i monopattini elettrici e i dispositivi elettrici sono considerati rientranti in una delle categorie dei veicoli esistenti, e in particolare, in quella dei ciclomotori o dei motocicli, in base alle vigenti disposizioni del Codice della strada, così come integrate dalle norme del Regolamento 168/2013, si applicheranno le norme riferite a questi ultimi veicoli.

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