I doveri dell’agente ed ufficiale di Polizia Giudiziaria e la disciplina del rapporto gerarchico interno
È noto che l’art. 55, comma 1, codice procedura penale delinea in termini generali i compiti della polizia giudiziaria, stabilendo che: “La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale”.
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