I delitti di corruzione
La corruzione – da corruptio, nome d’azione di cum e rumpere – costituisce un reato a “concorso necessario”, che si sostanzia in un accordo criminoso tra agente pubblico (corrotto) e privato (corruttore, nei confronti del quale l’art. 321 c.p. estende la stessa pena) avente a oggetto il mercimonio dell’attività funzionale pubblica. Soggetto passivo è solo la P.A.
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