Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
Il caso. Un automobilista veniva condannato per il reato di cui agli artt. 186, comma 7 e 187, comma 8 C.d.S., in quanto fermato dopo il rilievo del superamento del limite di velocità, veniva sottoposto al pre-test per accertare l’assunzione di stupefacenti e risultava positivo. Invitato poi all’accompagnamento presso un pronto soccorso per effettuare un prelievo ematico, opponeva il proprio rifiuto.
L’imputato ricorre in Cassazione sottolineando che il suddetto accompagnamento è previsto solo ed esclusivamente qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale ausiliario della polizia e qualora il conducente si rifiuti di sottoporsi a tale prelievo.
La Corte precisa che solo qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale ausiliario delle forze dell’ordine o qualora il conducente si rifiuti di sottoporsi ad esso, gli agenti della polizia stradale possono accompagnarlo presso un presidio ospedaliero per effettuare il prelievo del sangue. Questo perché si vuole assicurare l’accertamento dell’assunzione di sostanze stupefacenti sia per evitare danni all’incolumità altrui sia per evitare il pericolo che le relative operazioni si risolvano in azioni arbitrarie delle forze di polizia.
Pertanto, l’accompagnamento presso una struttura sanitaria è giustificato «solo allorquando l’interesse all’incolumità pubblica si dimostri in concreto prevalente».
Per queste ragioni, il reato di cui all’art. 187, comma 8, C.d.S. si realizza se il conducente si rifiuta di svolgere qualunque accertamento e, nel caso di specie, il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per queste ragioni, il reato di cui all’art. 187, comma 8, C.d.S. si realizza se il conducente si rifiuta di svolgere qualunque accertamento e, nel caso di specie, il ricorso è dichiarato inammissibile.
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