Guida sotto effetto di stupefacenti e sospensione della patente

Il caso. Il Tribunale accoglieva l’opposizione avverso il decreto della Prefettura che, ai sensi dell’art. 223 C.d.S., aveva disposto la sospensione della patente di guida dell’appellante a seguito di verbale di accertamento della guida del veicolo in stato di alterazione da sostanze stupefacenti.

La Prefettura ricorre avverso la decisione per l’erroneità della sentenza avendo il giudice di merito ritenuto necessario estendere la propria valutazione anche alla sussistenza di «fondati elementi di evidente responsabilità», non limitandosi al controllo formale sul provvedimento prefettizio. Secondo la sentenza impugnata, sarebbe dunque necessario accertare scientificamente la persistenza dello stato di alterazione al momento della guida del veicolo e dunque dopo l’assunzione dello stupefacente ai fini della sospensione della patente.

Secondo il Collegio il Tribunale ha erroneamente applicato alla fattispecie della guida in stato di alterazione senza lesioni colpose o omicidio derivanti dalla circolazione (art. 223, comma 1, C.d.S.) un principio relativo alle diverse ipotesi di cui all’art. 222, commi 2 e 3, C.d.S. che disciplina le sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati.

In tali ultimi casi, il Prefetto è tenuto alla valutazione di «fondati elementi di evidente responsabilità» prima di disporre la sospensione della patente di guida. Nel primo caso invece, laddove alla guida alterata non siano conseguiti reati, il provvedimento di sospensione della patente costituisce atto dovuto privo di discrezionalità. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale.

Consulta l’ordinanza n. 10983/2018, Cassazione civile

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