Guida sotto effetto di sostanze stupefacenti: il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti integra reato

Il caso. La polizia stradale chiedeva ad un giovane automobilista di sottoporsi ad accertamenti sullo stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti, il giovane era eccessivamente loquace, aveva gli occhi lucidi e, inoltre, ammetteva di aver fatto uso di stupefacenti dei quali veniva pure rinvenuta una modesta quantità.

Il ragazzo veniva condannato per essersi rifiutato: oltre alla pena sospesa, veniva applicata la sanzione della sospensione della patente di guida per un anno.

Sul conducente incombe un obbligo giuridico di sottoporsi agli accertamenti alla sola condizione che la richiesta sia legittima cioè avvenga nei casi previsti. L’elusione di tale obbligo è sanzionata penalmente.
Quando il conducente rifiuti di sottoporsi al prelievo, gli agenti della polizia stradale accompagnano il conducente presso le strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale oppure presso strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque equiparate, per effettuare il prelievo di campioni di liquidi biologici al fine di verificare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso esaminato, al conducente venne legittimamente chiesto di adempiere all’obbligo di sottoporsi all’accertamento a cura del personale sanitario ospedaliero e il rifiuto del giovane integra reato.

Consulta la sentenza n. 21875/2018, Cassazione penale

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