Guida senza patente da parte di persone sottoposte a misure di prevenzione

Secondo indicazioni ministeriali, rimane in essere la natura penale dell’illecito di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. In tal caso si applica quanto previsto dall’art. 73 del c.d. codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011), che prevede la pena dell’arresto da sei mesi a tre anni, anziché dal depenalizzato art. 116, comma 15 del codice della strada.

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