Guida in stato di ebbrezza: niente sospensione automatica della patente

L’art. 186, comma 9, del Codice della strada dispone la sospensione della patente esclusivamente al superamento del valore alcolemico di 1,5 grammi per litro.

Il medesimo articolo, ai commi 4 e 5, detta le modalità di accertamento del tasso alcolemico e, ai successivi commi 8 e 9, dispone che con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 comma 4 che deve avvenire nel termine di sessanta giorni e qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.

A seguito di quanto evidenziato, accertata la violazione dell’art. 186 C.d.S., la sanzione amministrativa rappresentata dalla sospensione cautelare della patente di guida, nelle more della visita medica, non consegue automaticamente, risultando applicabile solo qualora venga riscontrato un valore alcolemico nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro.

Questo il principio in virtù del quale la Cassazione, con l’ordinanza n. 9539/2018, ha cassato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Cagliari e, decidendo nel merito, ha annullato l’ordinanza prefettizia della sospensione cautelare della patente di guida inflitta ad un automobilista.

Consulta l’ordinanza n. 9539/2018, Cassazione civile

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