Guida in stato di ebbrezza e mancato avviso di farsi assistere da un difensore
Il caso. A seguito di un sinistro stradale, il responsabile veniva indagato per il rifiuto di sottoporsi ad accertamento dello stato di ebbrezza tramite etilometro (art. 186, comma 7, C.d.S.).
Secondo la difesa dell’imputato l’erronea applicazione della norma per l’omesso avviso, ex art. 114 disp. att. c.p.p., della facoltà di farsi assistere da un avvocato che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale, trova applicazione anche nel caso di rifiuto all’accertamento del tasso alcolemico.
L’obbligo di procedere all’avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore scatta nel momento in cui l’organo di polizia, sulla base delle concrete circostanze, ritenga desumibile uno stato di alterazione del conducente e, comunque, prima di procedere all’accertamento mediante etilometro.
Precisa inoltre la Corte che in tema di guida in stato di ebbrezza, l’obbligo di preavviso al conducente, coinvolto in un sinistro stradale, del diritto di farsi assistere da un difensore sussiste anche in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria, come accaduto nel caso di specie.
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
Consulta la sentenza n. 6526/2018, Cassazione penale
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