Guida in stato di ebbrezza e irregolarità dell’alcoltest

Il caso. Un automobilista provoca un incidente, sottoposto ad alcoltest viene riscontrato un tasso alcolemico superiore a quello consentito, ma l’accertamento non è in grado di stabilire quanto alcol ha effettivamente in corpo l’imputato al momento del sinistro posto che l’etilometro è stato utilizzato a distanza di circa due/tre ore dal fatto.

Per ciò che attiene agli elementi sintomatici descritti nel verbale, la sentenza precisa che l’alito vinoso è un sintomo che innanzitutto “può essere confuso per effetto di sostanze che possono simulare tale percezione (es. chetoni che si riscontrano nel digiuno prolungato, nel diabete scompensato e nel reflusso gastroesofageo)” e che, in ogni caso, si riscontra in conseguenza della semplice assunzione recente di sostanze alcoliche senza consentire la ricostruzione dell’entità del tasso alcolemico.

Come evidenziato dal giudice il profilo cinetico dell’alcol etilico è caratterizzato in maniera peculiare dalla circostanza che la velocità di assorbimento gastro-intestinale di tale sostanza dipende da molteplici fattori e che quindi se tra la verificazione del sinistro e l’incidente decorre un discreto lasso temporale non è possibile accertare in termini di certezza l’entità del tasso di concentrazione dell’alcol nel sangue al momento del sinistro. L’imputato è stato pertanto assolto perché il fatto non sussiste.

Consulta la sentenza n. 1249/2017, Tribunale di Treviso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *