Guida in stato d’ebbrezza: l’insulina non è una scusa valida

La Corte d’Appello di Trieste confermava la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Udine, ad esito del giudizio abbreviato, riteneva colpevole l’imputato del reato di cui all’art. 186 C.d.S. per guida in stato di ebbrezza, rilevata con l’alcoltest.

L’imputato propone ricorso in Cassazione denunciando la mancata assunzione di un prova decisiva.

Il ricorrente riferisce di avere assunto insulina, perché affetto da diabete, dunque, i valori conseguenti agli accertamenti effettuati potevano essere stati alterati proprio da tale patologia.

Una volta richiesto il giudizio abbreviato “non condizionato”, all’imputato non è più consentito acquisire alcuna prova ulteriore, nemmeno se ritenuta decisiva, come ad esempio l’assunzione di insulina in tema di valori derivanti dall’alcoltest per guida in stato d’ebbrezza.

Condivisa inoltre dalla Suprema Corte la tesi del Tribunale seconda la quale l’insulina non avrebbe potuto alterare in modo così rilevante l’esito dell’alcoltest.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consulta la sentenza n. 41169/2017, Cassazione penale

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