Guida in stato d’alterazione psicofisica – Sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 187

La sola presenza di sostanze stupefacenti nei liquidi biologici non è sufficiente per determinare il reato di cui all’articolo 187 del codice della strada.

La condotta tipica del reato previsto dall’art. 187 CDS non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di, colui che guida in stato d’alterazione psicofisica determinato da tale assunzione.

Perché possa dunque affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato d’alterazione causato da tale assunzione.

Pertanto, mentre per affermare la sussistenza della guida in stato di ebbrezza alcolica è sufficiente, che vi sia una prova dell’ebbrezza, nel senso che il conducente del veicolo abbia superato uno dei tassi alcoolemici indicati nell’art. 186 co. 2, CDS, per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 187 è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, attraverso cui provare la situazione di alterazione psicofisica, sia che altre circostanze provino la situazione di alterazione psicofisica.

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